Art. 14 
 
 
                Piano di graduale rilascio della CIE 
 
  1. I Comuni che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  emettono  la  carta  d'identita'   elettronica   ai   sensi
dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31  marzo  2005,  n.  43,
avviano il processo di rilascio della CIE secondo le regole  tecniche
e di sicurezza previste dal  presente  decreto,  nei  tempi  e  nelle
modalita' stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 13. 
  2. Nei restanti Comuni e nei Consolati, il rilascio  della  CIE  e'
avviato secondo il piano definito dal Ministero dell'interno  sentita
la Commissione di cui all'articolo 13.