Art. 14 
 
 
              Ambito di applicazione e regole generali 
 
  1. La determinazione dei compensi e dei  rimborsi  spese  spettanti
all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che  lo
ha incaricato, secondo le disposizioni  del  presente  capo.  Per  la
determinazione dei  compensi  dell'organismo  nominato  dal  giudice,
nonche' del professionista o della societa' tra professionisti muniti
dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, ovvero del notaio, nominati per  svolgere  le  funzioni  e  i
compiti attribuiti agli organismi, si applicano le  disposizioni  del
presente capo. 
  2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione
svolta, incluse le attivita' accessorie alla stessa. 
  3.  All'organismo  spetta  un  rimborso  forfettario  delle   spese
generali in una misura compresa tra il 10 e il 15%  sull'importo  del
compenso determinato a norma delle disposizioni  del  presente  capo,
nonche'  il  rimborso  delle   spese   effettivamente   sostenute   e
documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono  ricompresi  tra
le spese. 
  4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale,  sia
nei minimi che nei massimi, per la  liquidazione  del  compenso,  nel
presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del  citato  decreto
          regio 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 28  (Requisiti  per  la  nomina  a  curatore).  -
          Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: 
              a)  avvocati,  dottori  commercialisti,  ragionieri   e
          ragionieri commercialisti; 
              b)  studi  professionali  associati  o   societa'   tra
          professionisti, sempre che i soci delle  stesse  abbiano  i
          requisiti professionali di cui alla  lettera  a).  In  tale
          caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
          designata la persona fisica responsabile della procedura; 
              c)   coloro   che   abbiano    svolto    funzioni    di
          amministrazione, direzione  e  controllo  in  societa'  per
          azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
          purche'   non   sia   intervenuta   nei   loro    confronti
          dichiarazione di fallimento. 
              Non possono essere  nominati  curatore  il  coniuge,  i
          parenti e gli affini entro il quarto grado del  fallito,  i
          creditori  di  questo  e  chi  ha  concorso   al   dissesto
          dell'impresa   durante   i   due   anni   anteriori    alla
          dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si  trovi  in
          conflitto di interessi con il fallimento.».