Art. 14 
 
 
           Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore 
                      per la vendita telematica 
 
  1. L'offerta  si  intende  depositata  nel  momento  in  cui  viene
generata la ricevuta completa  di  avvenuta  consegna  da  parte  del
gestore  di  posta  elettronica  certificata  del   ministero   della
giustizia. 
  2.  L'offerta  pervenuta   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata di cui  all'articolo  13,  comma  1,  e'  automaticamente
decifrata non prima di centottanta  e  non  oltre  centoventi  minuti
antecedenti  l'orario  fissato  per  l'inizio  delle  operazioni   di
vendita. 
  3. Il  software  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  elabora  un
ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le  operazioni
di selezione e copia, in uno dei formati  previsti  dalle  specifiche
tecniche  dell'articolo  26.  Il  documento  deve  contenere  i  dati
dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma  1,  lettere
a), n) ed o). 
  4. L'offerta e il documento di cui al comma  2  sono  trasmessi  ai
gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del  termine
di cui al comma 1.