Art. 14 Operativita' della Garanzia dello Stato 1. A norma dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. 3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo. 4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato da parte degli intermediari aderenti e' trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e all'INPS, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato dell'INPS, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato. 6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.