Art. 14
Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti
pubblici alle imprese
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 46:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dal 1º gennaio 2017, la predetta verifica e' effettuata
attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di
cui all'articolo 52.»;
2) il comma 4 e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2017;
b) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma
2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di
"Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le
informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in
esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche'
dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente
adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di
interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai
sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25
aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il
recupero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999
del Consiglio, del 22 marzo 1999.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del
Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche
propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato
e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei
massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di consentire
il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche
attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende
modificative degli stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere
a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni,
fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci
anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2,
lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni,
fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone
rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato
dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la
piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1
con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della
pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e'
adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al
comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalita'
operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e
delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i
criteri per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati
esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il
predetto regolamento individua altresi', in conformita' con le
pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti
specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3,
nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini
stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE)
n. 1407/2013. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al primo periodo, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al
Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1º gennaio 2017,
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo
costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che
dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I
provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro
e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli
obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del
presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al
comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile
della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e'
rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento
del danno».
2. Le informazioni contenute nel Registro di cui all'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di
cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a
decorrere dall'anno 2015, e' predisposta dal Ministero dello sviluppo
economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun
anno, al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento,
nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle
attivita' economiche e produttive, per una valutazione dei
provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata,
elementi di monitoraggio. Il Ministero dello sviluppo economico
individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili
alla predisposizione della relazione di cui al presente comma, che
devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati
che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.
Note all'art. 14:
Il testo dell'articolo 46 della legge 30 agosto 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 46 (Divieto di concessione di aiuti di Stato a
imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non
rimborsati). - 1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di
Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22
marzo 1999.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato
verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e'
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di
recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. A decorrere dal
1° gennaio 2017, la predetta verifica e' effettuata
attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52.
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in
possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i
dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al
presente articolo alle amministrazioni che intendono
concedere aiuti.
4. (abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017).
(Omissis).".