Art. 14 
 
 
Disposizioni relative alla gestione e  al  monitoraggio  degli  aiuti
                        pubblici alle imprese 
 
  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 46: 
  1) al comma 2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dal 1º gennaio 2017, la  predetta  verifica  e'  effettuata
attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti  di  Stato  di
cui all'articolo 52.»; 
  2) il comma 4 e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2017; 
    b) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative  informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo  14,  comma
2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume  la  denominazione  di
"Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
  2. Il Registro di cui al  comma  1  contiene,  in  particolare,  le
informazioni concernenti: 
  a) gli aiuti di Stato di cui  all'articolo  107  del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  ivi  compresi  gli   aiuti   in
esenzione dalla notifica; 
  b) gli aiuti de minimis  come  definiti  dal  regolamento  (CE)  n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre  2013,  nonche'
dalle disposizioni dell'Unione europea  che  saranno  successivamente
adottate nella medesima materia; 
  c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per  i  servizi  di
interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti  de  minimis  ai
sensi del regolamento (UE) n.  360/2012  della  Commissione,  del  25
aprile 2012; 
  d) l'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione  degli  aiuti
incompatibili dei quali la  Commissione  europea  abbia  ordinato  il
recupero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE)  n.  659/1999
del Consiglio, del 22 marzo 1999. 
  3. I soggetti di cui al  comma  1  sono  tenuti  ad  avvalersi  del
Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche
propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di  Stato
e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative  al  rispetto  dei
massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine  di  consentire
il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi  aiuti  anche
attraverso l'inserimento delle  informazioni  relative  alle  vicende
modificative degli stessi. 
  4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma  2,  lettere
a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili  senza  restrizioni,
fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per  dieci
anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i  maggiori  termini
connessi all'esistenza di contenziosi  o  di  procedimenti  di  altra
natura; le informazioni relative  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
lettera d), sono conservate e rese  accessibili,  senza  restrizioni,
fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 
  5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di  Stato
nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti  nelle  zone
rurali, e della pesca e acquacoltura continua a  essere  disciplinato
dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la
piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1
con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e  della
pesca. 
  6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  e'
adottata la disciplina per il funzionamento del Registro  di  cui  al
comma 1 del presente articolo, con  la  definizione  delle  modalita'
operative per la raccolta, la gestione e  il  controllo  dei  dati  e
delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi  i
criteri per l'eventuale  interoperabilita'  con  le  banche  di  dati
esistenti in materia  di  agevolazioni  pubbliche  alle  imprese.  Il
predetto  regolamento  individua  altresi',  in  conformita'  con  le
pertinenti norme europee in materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti
specifici degli obblighi ai fini dei controlli di  cui  al  comma  3,
nonche' la data a decorrere dalla quale il  controllo  relativo  agli
aiuti  de  minimis  di  cui  al  comma  2   gia'   concessi   avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini
stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato  regolamento  (UE)
n. 1407/2013. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento  di
cui al primo periodo, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle  imprese,  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 
  7. Decorsi sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni  al
Registro di cui al comma 1  e,  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2017,
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro  medesimo
costituiscono condizione legale di efficacia  dei  provvedimenti  che
dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I
provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti  indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel  Registro
e  l'avvenuta  interrogazione  dello  stesso.  L'inadempimento  degli
obblighi di cui ai commi  1  e  3  nonche'  al  secondo  periodo  del
presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di  cui  al
comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale  del  responsabile
della concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento  e'
rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini  del  risarcimento
del danno». 
  2. Le informazioni contenute nel Registro di  cui  all'articolo  52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della  relazione  di
cui all'articolo 1  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  che,  a
decorrere dall'anno 2015, e' predisposta dal Ministero dello sviluppo
economico e trasmessa alle Camere entro il 30  settembre  di  ciascun
anno,  al  fine  di  illustrare  le  caratteristiche  e  l'andamento,
nell'anno precedente, dei  diversi  provvedimenti  di  sostegno  alle
attivita'  economiche  e  produttive,   per   una   valutazione   dei
provvedimenti in  questione  e  per  fornire,  in  forma  articolata,
elementi di  monitoraggio.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico
individua con proprio provvedimento le ulteriori  informazioni  utili
alla predisposizione della relazione di cui al  presente  comma,  che
devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici  o  privati
che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese. 
 
          Note all'art. 14: 
              Il testo dell'articolo 46 della legge 30  agosto  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio  2013,  n.  3,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 46 (Divieto di concessione di aiuti  di  Stato  a
          imprese  beneficiarie  di  aiuti  di  Stato  illegali   non
          rimborsati). - 1. Nessuno  puo'  beneficiare  di  aiuti  di
          Stato  se  rientra  tra  coloro  che  hanno   ricevuto   e,
          successivamente, non rimborsato o depositato  in  un  conto
          bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a  recuperare  in
          esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
          14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del  Consiglio  del  22
          marzo 1999. 
              2. Le amministrazioni  che  concedono  aiuti  di  Stato
          verificano che i beneficiari non rientrino tra  coloro  che
          hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non   rimborsato   o
          depositato in un conto  bloccato  aiuti  che  lo  Stato  e'
          tenuto a recuperare  in  esecuzione  di  una  decisione  di
          recupero di cui all'articolo 14  del  regolamento  (CE)  n.
          659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. A  decorrere  dal
          1°  gennaio  2017,  la  predetta  verifica  e'   effettuata
          attraverso l'accesso al Registro nazionale degli  aiuti  di
          Stato di cui all'articolo 52. 
              3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono  in
          possesso forniscono, ove richieste,  le  informazioni  e  i
          dati necessari alle verifiche e  ai  controlli  di  cui  al
          presente  articolo  alle  amministrazioni   che   intendono
          concedere aiuti. 
              4. (abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017). 
              (Omissis).".