Art. 14 
 
Immobilizzazioni immateriali (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1,
  lettera i), 12 paragrafi 5, 6, 8 e 11 e 17, paragrafo 1 lettera  a)
  punto vi e lettera b) della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1.   Le   immobilizzazioni   immateriali   sono    sistematicamente
ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro vita utile. 
  2. In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento  e  dei
costi di sviluppo non puo' essere stimata attendibilmente, essi  sono
ammortizzati entro un termine massimo di dieci anni per  l'avviamento
e di cinque anni per i costi di sviluppo. Nella nota  integrativa  e'
fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. 
  3. Il costo delle immobilizzazioni  immateriali  rappresentate  dai
costi di impianto e di ampliamento e dagli altri costi pluriennali di
cui all'articolo 8, comma 2, lettera d),  e'  ammortizzato  entro  un
periodo non superiore a cinque anni. 
  4.  Fino  a  che  l'ammortamento  dei  costi  di  impianto   e   di
ampliamento, dei costi di sviluppo e degli altri costi pluriennali di
cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), non  e'  completato  possono
essere distribuiti dividendi solo se  residuano  riserve  disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. 
  5. Le immobilizzazioni  immateriali  che,  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o
al valore determinato a norma dei commi precedenti  sono  iscritte  a
tale minor valore. 
  6. Il minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci
se sono venuti meno  i  motivi  della  rettifica  effettuata.  Questa
disposizione  non  si  applica  a  rettifiche  di   valore   relative
all'avviamento.