Art. 14 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalita' definite con il provvedimento del Ministero di cui all'articolo 9, comma 2. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 185/2000, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente regolamento sulla base degli elementi forniti dal Ministero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 luglio 2015 Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3043
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Art. 26 (Disposizioni generali). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.».