Art. 14 Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 21 in materia di accesso del pubblico alle informazioni 1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non garantisce l'accesso del pubblico, con mezzi idonei, alle informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.