Art. 14. 
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  salute  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2016,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
versate in entrata dalle Federazioni nazionali  degli  ordini  e  dei
collegi delle  professioni  sanitarie,  per  il  funzionamento  della
Commissione centrale per gli esercenti le professioni  sanitarie,  al
pertinente programma dello stato di previsione  del  Ministero  della
salute per l'anno finanziario 2016. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute,
tra i pertinenti programmi dello stato di  previsione  del  Ministero
della  salute,  per  l'anno  finanziario  2016,  i   fondi   per   il
finanziamento  delle  attivita'  di  ricerca  e  sperimentazione  del
programma  «Ricerca  per  il   settore   della   sanita'   pubblica»,
nell'ambito della missione «Ricerca e  innovazione»  dello  stato  di
previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni.