Art. 14 
 
 
                        Valori a base d'asta 
                e valore minimo comunque riconosciuto 
 
  1. L'asta al ribasso e' realizzata  tramite  offerte  di  riduzione
percentuale rispetto al valore posto a  base  d'asta,  corrispondente
alla tariffa incentivante base  vigente  per  l'ultimo  scaglione  di
potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto,  cosi'  come
individuato dall'allegato 1, per ciascuna tipologia. 
  2. Sono escluse dalla valutazione d'asta le  offerte  di  riduzione
inferiori al 2% della base d'asta nonche' quelle superiori al 40%. 
  3. La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta, nei limiti
del  contingente,  e'  quella   corrispondente   ad   una   riduzione
percentuale del 40% della tariffa incentivante posta a  base  d'asta,
come individuata al comma 1, a  condizione  che  siano  rispettati  i
requisiti  per  la  partecipazione  alle  procedure,  stabiliti   dal
presente titolo.