(Allegato-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
             Composizione e rappresentanza in assemblea 
 
    1. L'assemblea e' costituita dai soci consorziati. Esercitano  il
diritto di voto i  consorziati  in  regola  con  l'adempimento  degli
obblighi consortili. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti
pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. 
    2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona  del  legale
rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che
e' conservata dal Consorzio. Il numero delle  deleghe  possedute  dal
singolo partecipante e' limitato a .... La rappresentanza puo' essere
conferita  per  singole  assemblee,  con   effetto   anche   per   la
convocazione successiva o per quelle  convocate  durante  un  periodo
espressamente indicato dal consorziato  nella  delega,  comunque  non
superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la  delega
si intende conferita per la singola assemblea. E' sempre  ammessa  la
revoca della delega, che deve  essere  comunicata  per  iscritto  dal
delegante al delegato e al Consorzio. 
    3.   La   rappresentanza   non   puo'   essere   conferita   agli
amministratori, al collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale
e ai dipendenti del Consorzio. 
    4.  La  partecipazione  all'assemblea  puo'  essere   estesa   ai
rappresentanti territoriali piu' significativi delle stesse categorie
produttive dei  settori  inerenti  l'attivita'  del  Consorzio,  alle
Istituzioni  ed  Enti  locali,  mediante  la  stipula   di   appositi
protocolli di intesa con le categorie nazionali rappresentate.