Art. 14 
 
 
             Verifiche geologico-tecniche sul territorio 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  l'urgente   sistemazione   alloggiativa
provvisoria nelle aree colpite  dagli  eventi  sismici  in  rassegna,
nonche' la valutazione della idoneita' idro-geologica delle aree  per
la realizzazione dei moduli provvisori per uso  scolastico  ed  altri
usi pubblici, si rendono necessarie verifiche sugli effetti  prodotti
dal sisma e rilievi sui terreni, anche attraverso lo  svolgimento  di
indagini propedeutiche alle attivita'  di  microzonazione  sismica  e
rilevamenti  di   tipo   geofisico,   geomorfologico,   geologico   e
geotecnico. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Dicomac, in raccordo  con
le regioni, provvede al coordinamento delle attivita' dei  Centri  di
competenza e degli ordini professionali. 
  3. Per le finalita' di cui al  comma  1,  anche  in  considerazione
dell'Accordo con il Consiglio nazionale dei  geologi  del  14  aprile
2011, il Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  ad
operare secondo le modalita' previste dall'art. 3, commi 2,  3  e  4,
dell'ordinanza n. 392/2016.