Art. 14 
 
                       Ricostruzione pubblica 
 
  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei  limiti  delle  risorse  stanziate
allo scopo, per la ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino
degli edifici pubblici, per gli interventi  volti  ad  assicurare  la
funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per  gli  interventi  sui
beni  del  patrimonio  artistico  e  culturale,  ((  compresi  quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo
22  gennaio  2004,  n.  42,  che  devono  prevedere  anche  opere  di
miglioramento  sismico   finalizzate   ad   accrescere   in   maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, )) nei Comuni
di cui all'articolo 1, attraverso  la  concessione  di  contributi  a
favore: 
    a) degli immobili adibiti ad uso scolastico (( o educativo per la
prima infanzia, pubblici o paritari, )) e  delle  strutture  edilizie
universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa e  degli  immobili  demaniali  o  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
    b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli
impianti  pubblici  di  bonifica  per  la  difesa  idraulica  e   per
l'irrigazione; 
    c) degli edifici  pubblici  ad  uso  pubblico,  ivi  compresi  ((
strutture sanitarie e socio-sanitarie, )) archivi, musei, biblioteche
e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di  cui  alla
lettera a); 
    d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli
edifici privati inclusi nelle aree  cimiteriali  e  individuati  come
cappelle private, al fine  di  consentire  il  pieno  utilizzo  delle
strutture cimiteriali. 
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi
di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
2, comma 2, si provvede a: 
    a) predisporre  e  approvare  un  piano  delle  opere  pubbliche,
comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei
oggetto degli strumenti  urbanistici  attuativi,  articolato  per  le
quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede  il
finanziamento in base alla risorse disponibili; 
    b)  predisporre  e  approvare  un  piano  dei   beni   culturali,
articolato per le quattro  Regioni  interessate,  che  quantifica  il
danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili; 
    c) predisporre e approvare un piano di  interventi  sui  dissesti
idrogeologici, articolato per le  quattro  Regioni  interessate,  con
priorita' per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati  o
infrastrutture; 
    d) predisporre  e  approvare  un  piano  per  lo  sviluppo  delle
infrastrutture  e  il  rafforzamento  del  sistema   delle   imprese,
articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate  limitatamente  ai
territori dei Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 )); 
    e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie
e dei  rifiuti  derivanti  dagli  interventi  di  prima  emergenza  e
ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalita' previste
(( nell'articolo 28, comma 2 )); 
    f) predisporre e  approvare  un  programma  delle  infrastrutture
ambientali da ripristinare e  realizzare  nelle  aree  oggetto  degli
eventi  sismici  ((  di  cui  all'articolo  1  )),  con   particolare
attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario. 
  3.  Qualora  la  programmazione  della  rete  scolastica  ((  o  la
riprogrammazione  negli  anni  2016,  2017  e  2018  ))  preveda   la
costruzione di edifici in sedi nuove o diverse,  le  risorse  per  il
ripristino  degli  edifici  scolastici  danneggiati   sono   comunque
destinabili a tale scopo. 
  4.  Sulla  base   delle   priorita'   stabilite   dal   Commissario
straordinario  d'intesa  con  i  vice  commissari   nel   cabina   di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in  coerenza  con  il
piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di  cui  al
comma  2,  lettere  a)  e  b),  i  soggetti  attuatori  provvedono  a
predisporre ed inviare i progetti  degli  interventi  al  Commissario
straordinario. 
  5.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame   dei   progetti
presentati  dai  soggetti  attuatori  e  verifica  della   congruita'
economica  degli  stessi,  acquisito  il  parere   della   Conferenza
permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta  il
decreto di concessione del contributo. 
  6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta. 
  7. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del
contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi
alla centrale  unica  di  committenza  di  cui  all'articolo  18  che
provvede ad espletare le procedure di gara  per  la  selezione  degli
operatori economici che realizzano gli interventi. 
  8. Ai  fini  dell'erogazione  in  via  diretta  dei  contributi  il
Commissario straordinario puo' essere autorizzato,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di
durata  massima  venticinquennale,   sulla   base   di   criteri   di
economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento
a carico del bilancio dello Stato,  con  la  Banca  europea  per  gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le  rate  di  ammortamento  dei
mutui attivati sono pagate agli  istituti  finanziatori  direttamente
dallo Stato. 
  9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei
Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e
c)  si  promuove  un  Protocollo  di  Intesa   tra   il   Commissario
straordinario, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ed il rappresentante delle  Diocesi  coinvolte,  proprietarie
dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita'  e
termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce
le  modalita'  attraverso  cui  rendere  stabile  e  continuativa  la
consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al  fine
di affrontare  e  risolvere  concordemente  i  problemi  in  fase  di
ricostruzione. 
  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo
avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
  11.   Il   Commissario   straordinario   definisce,   con    propri
provvedimenti adottati d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del comma 6. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il riferimento al testo del  decreto  legislativo
          n. 42 del 2004 vedasi in Note all'art. 5. 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          recante "Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre 1993, n. 230, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere  e),
          f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia
          di procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
          delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo   dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti" e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.