(( Art. 14-bis Interventi sui presidi ospedalieri 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuano sui presidi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonche' la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime, ai fini dei necessari interventi da adottare con apposita ordinanza di protezione civile a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016, sulle quali gravano altresi' gli oneri per le citate verifiche tecniche. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica): «3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.».