Art. 14 
 
                     Presentazione dei prodotti 
 
  1.  L'etichettatura  delle  confezioni  unitarie  e  dell'eventuale
imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in se'  non  comportano
alcun elemento o caratteristica che: 
  a)  promuova  un  prodotto  o  ne  incoraggi   il   consumo   dando
un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla
salute, ai rischi o  alle  emissioni;  le  etichette  non  contengono
alcuna informazione riguardo al  contenuto  di  nicotina,  catrame  o
monossido di carbonio del prodotto del tabacco; 
  b) lasci intendere, fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo
20, che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di  altri
o miri a ridurre l'effetto di alcuni elementi nocivi del fumo o abbia
proprieta'     rivitalizzanti,     energizzanti,     curative,     di
ringiovanimento, naturali, biologiche o produca altri benefici per la
salute o lo stile di vita; 
  c) richiami un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro
assenza; 
  d) assomigli a un prodotto alimentare o cosmetico; 
  e) suggerisca che un determinato prodotto del tabacco presenti  una
maggiore biodegradabilita' o altri vantaggi ambientali. 
  2. Le confezioni unitarie e  l'eventuale  imballaggio  esterno  non
suggeriscono vantaggi  economici  mediante  inclusione  di  materiale
stampato con buoni, offerta di distribuzione gratuita, di  promozione
due per uno o altre offerte analoghe. 
  3. Gli elementi e le caratteristiche vietati ai sensi dei commi 1 e
2 comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni,
i marchi, i segni figurativi o di altro tipo.