Art. 14 
 
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Nel caso l'autorita' competente riceva la  comunicazione,
tramite IMI, del rilascio di una tessera professionale da parte di un
altro Stato membro, per  la  prestazione  temporanea  in  Italia,  ne
informa il competente Ordine o Collegio professionale, se  esistente,
che provvede ad una iscrizione automatica in apposita  sezione  degli
albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il  consiglio
nazionale,  con  oneri  a  carico  dell'Ordine  o  Collegio   stessi.
Parimenti   l'autorita'   competente   che   rilascia   una   tessera
professionale  per  la  prestazione  temporanea  nei  casi   di   cui
all'articolo  11,  ne  informa  il  competente  Ordine   o   Collegio
professionale per l'iscrizione automatica.". 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Il  testo  dell'articolo  13  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 13 (Iscrizione  automatica).  -  1.  Copia  delle
          dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, e' trasmessa
          dall'autorita'  competente  di  cui   all'articolo   5   al
          competente Ordine o Collegio professionale,  se  esistente,
          che provvede  ad  una  iscrizione  automatica  in  apposita
          sezione degli albi istituiti e  tenuti  presso  i  consigli
          provinciali e il consiglio nazionale  con  oneri  a  carico
          dell'Ordine o Collegio stessi. 
              2. Nel caso di  professioni  di  cui  all'articolo  11,
          comma 1, e di cui al titolo III, capo  IV,  contestualmente
          alla dichiarazione e' trasmessa copia della  documentazione
          di cui all'articolo 10, comma 2. 
              2-bis.  Nel  caso  l'autorita'  competente  riceva   la
          comunicazione, tramite IMI, del  rilascio  di  una  tessera
          professionale da parte di un altro  Stato  membro,  per  la
          prestazione temporanea in Italia, ne informa il  competente
          Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede
          ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi
          istituiti e tenuti  presso  i  consigli  provinciali  e  il
          consiglio nazionale,  con  oneri  a  carico  dell'Ordine  o
          Collegio  stessi.  Parimenti  l'autorita'  competente   che
          rilascia  una  tessera  professionale  per  la  prestazione
          temporanea nei casi di cui all'articolo 11, ne  informa  il
          competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione
          automatica. 
              3. L'iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per  la
          durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo
          10, comma 1. 
              4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad
          enti di previdenza obbligatoria.".