Art. 14 
 
 
         Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria 
 
  1. Ai comuni che hanno deliberato il  dissesto  finanziario  a  far
data dal 1° settembre 2011 e sino al  31  maggio  2016  e  che  hanno
aderito alla procedura semplificata prevista  dall'articolo  258  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'
attribuita,   previa   apposita   istanza   dell'ente    interessato,
un'anticipazione fino all'importo massimo annuo  di  150  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2018  da   destinare
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per  il
pagamento dei debiti ammessi con le modalita'  di  cui  all'anzidetto
articolo 258, nei limiti  dell'anticipazione  erogata.  Parimenti  ai
comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°
giugno 2016 e sino al 31 dicembre  2019  e  che  hanno  aderito  alla
procedura  semplificata,  di  cui  al  richiamato  articolo  258,  e'
attribuita, previa istanza  dell'ente  interessato,  un'anticipazione
sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2019 e  2020,  da  destinare  all'incremento  della  massa
attiva della  gestione  liquidatoria  per  il  pagamento  dei  debiti
ammessi con le modalita'  di  cui  all'anzidetto  articolo  258,  nei
limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione e' ripartita,  nei
limiti della massa passiva censita, in base ad una  quota  pro-capite
determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla
fine del penultimo anno precedente  alla  dichiarazione  di  dissesto
secondo i dati forniti dall'Istat, ed e' concessa con decreto annuale
non regolamentare  del  Ministero  dell'interno  nel  limite  di  150
milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del  fondo
di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo  attribuito  e'
erogato all'ente locale il quale e' tenuta a metterlo a  disposizione
dell'organo  straordinario  di  liquidazione  entro  trenta   giorni.
L'organo straordinario di  liquidazione  provvede  al  pagamento  dei
debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro  novanta
giorni  dalla   disponibilita'   delle   risorse.   La   restituzione
dell'anticipazione e' effettuata, con piano di  ammortamento  a  rate
costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti
anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e'  erogata  la
medesima   anticipazione,   mediante    operazione    di    girofondi
sull'apposita   contabilita'   speciale   intestata   al    Ministero
dell'interno. Il  tasso  di  interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di  mercato
dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  con
comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e  pubblicare
sul sito internet del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  In
caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti,  le
somme sono recuperate a  valere  sulle  risorse  a  qualunque  titolo
dovute dal Ministero  dell'interno,  con  relativo  versamento  sulla
predetta contabilita' speciale. Per quanto non previsto nel  presente
comma si applica il decreto  del  Ministro  dell'interno  11  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 33 dell'8 febbraio  2013,  adottato  in  attuazione  dell'articolo
243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.