Art. 14
Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime
1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati
di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e' destinato
anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo
11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi' alimentato da un
contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere
dall'anno 2016.
3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di
indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o
dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di
riferimento a soddisfare gli aventi diritto, e' possibile per gli
stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione
delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi,
senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo
II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 febbraio 2014, n. 60. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 60/2014 (Regolamento recante la disciplina
del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e
dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2014, n. 83,
cosi' recita:
«Art. 5 (Risorse finanziarie ed individuazione del
capitolo di spesa). - 1. Il Fondo e' alimentato secondo le
previsioni dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge
29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' dai proventi
derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento dei
mutui, dal rientro dei benefici revocati o riformati e
dall'esercizio del diritto di surroga nei diritti delle
vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.
2. Tutte le somme di cui al comma 1 confluiscono nel
capitolo di bilancio 2341 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno e sono messe a
disposizione di Consap con le modalita' e i tempi previsti
nel provvedimento di concessione di cui all'art. 6.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».