Art. 14 Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari 1. All'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo nei contratti di cessione di latte crudo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi».
Note all'art. 14: - Il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2015, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2015, n. 152. - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265: «Art. 4 (Legittimazione ad agire delle associazioni). - 1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti. 2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.».