Art. 14 Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonche' due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da universita' ed enti di ricerca. 2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto puo' essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. 3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 e' svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto. 4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.