Art. 14 
 
Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati  a  fini
                       di solidarieta' sociale 
 
  1. Si considerano cessioni a  titolo  gratuito  di  articoli  e  di
accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed
accessori siano stati conferiti dai privati  direttamente  presso  le
sedi operative dei soggetti donatari. 
  2. I beni che non sono  destinati  a  donazione  in  conformita'  a
quanto previsto al comma 1 o che  non  sono  ritenuti  idonei  ad  un
successivo utilizzo sono gestiti in conformita'  alla  normativa  sui
rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Al fine  di  contribuire  alla  sostenibilita'  economica  delle
attivita'  di  recupero  degli  indumenti  e   degli   accessori   di
abbigliamento di cui al comma 1, favorendo  il  raggiungimento  degli
obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo  impatti
negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato  1
dell'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione  e
igienizzazione per  l'ottenimento  delle  seguenti  specifiche»  sono
sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione,  ove
quest'ultima si renda necessaria  per  l'ottenimento  delle  seguenti
specifiche». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88.