Art. 14 Introduzione degli articoli 11-bis e 11-ter alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti: «Art. 11-bis (Organismo di partenariato della risorsa mare). - 1. Presso ciascuna autorita' di sistema portuale e' istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti, gia' sedi di autorita' portuale, facenti parte del sistema portuale dell'AdSP, nonche' da: a) un rappresentante degli armatori; b) un rappresentante degli industriali; c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18; d) un rappresentante degli spedizionieri; e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto; f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto; g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi; h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale; i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto; l) rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di designazione dei componenti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di svolgimento dell'attivita' dell'Organismo, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati. 3. L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonche' funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine: a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale; b) all'adozione del piano operativo triennale; c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'AdSP suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalita' ed operativita' del porto; d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo; e) alla composizione degli strumenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettera l). 4. Laddove in una unica AdSP siano confluiti o confluiscano piu' porti centrali, di cui al Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013, gia' sedi di Autorita' portuali, presso ognuno di questi e' istituito l'Organismo del Cluster Marittimo, sulla base di proprio regolamento adottato dall'AdSP, di concerto con l'Organismo di partenariato della Risorsa. 5. Qualora l'Autorita' intenda discostarsi dai pareri resi dall'Organismo, e' tenuta a darne adeguata motivazione. Art. 11-ter (Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo, nonche' le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando, altresi', la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole AdSP. La Conferenza e' presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed e' composta dai Presidenti delle AdSP e da due rappresentanti della Conferenza Unificata. Il Ministro, con proprio decreto, puo' nominare un esperto, avente comprovata esperienza e qualificazione professionali nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, con compiti di supporto. L'esperto, nello svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si applica la disciplina dettata in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Gli emolumenti dell'esperto di cui al terzo periodo determinati, nel rispetto dei limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono a carico dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativa alla struttura tecnica di missione. La struttura della rappresentanza unitaria delle AdSP collabora con la Conferenza nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel settore marittimo portuale comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno. 3. Nell'ambito delle attivita' cui e' preposta la Conferenza nazionale di Coordinamento delle AdSP, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Stato-Regioni, e' definito e approvato un Accordo quadro nazionale volto a integrare l'esercizio delle rispettive competenze e sostenere attivita' di interesse comune in materia di sviluppo logistico di area vasta a supporto del sistema delle AdSP, in ambiti territoriali omogenei, anche interregionali, per il coordinamento delle politiche di sviluppo della portualita' in connessione con le altre reti di trasporto su ferro, su gomma e aeree, anche ai fini delle loro integrazioni ai Corridoi europei e alle rotte del commercio internazionale.».
Note all'art. 14: Il Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 348. Per il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 10. Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. Per il testo dell'art. 23-ter del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, si veda nelle note all' art. 10. Si riporta l'art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre 20004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005): "238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art. 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di cui al precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000.". Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): "Art. 4. Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano. 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".