Art. 14 
 
 
        Crisi d'impresa di societa' a partecipazione pubblica 
 
  1.  Le  societa'  a  partecipazione  pubblica  sono  soggette  alle
disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonche', ove
ne ricorrano i presupposti, a quelle in  materia  di  amministrazione
straordinaria delle grandi  imprese  insolventi  di  cui  al  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e  al  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39. 
  2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di  valutazione  del
rischio di cui all'articolo 6, comma 3,  uno  o  piu'  indicatori  di
crisi aziendale, l'organo amministrativo della societa'  a  controllo
pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari  al  fine  di
prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli  effetti  ed
eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. 
  3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la  mancata
adozione   di   provvedimenti   adeguati,   da   parte    dell'organo
amministrativo,   costituisce   grave    irregolarita'    ai    sensi
dell'articolo 2409 del codice civile. 
  4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi  1  e
2,  la  previsione  di  un  ripianamento  delle  perdite   da   parte
dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche  socie,  anche
se attuato  in  concomitanza  a  un  aumento  di  capitale  o  ad  un
trasferimento  straordinario  di  partecipazioni  o  al  rilascio  di
garanzie o in qualsiasi  altra  forma  giuridica,  a  meno  che  tale
intervento  sia  accompagnato  da  un   piano   di   ristrutturazione
aziendale, dal quale risulti comprovata la  sussistenza  di  concrete
prospettive di recupero  dell'equilibrio  economico  delle  attivita'
svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5. 
  5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo  quanto  previsto  dagli
articoli 2447 e 2482-ter del codice  civile,  effettuare  aumenti  di
capitale,  trasferimenti  straordinari,  aperture  di  credito,   ne'
rilasciare  garanzie  a  favore  delle  societa'   partecipate,   con
esclusione delle societa' quotate e degli istituti  di  credito,  che
abbiano  registrato,  per  tre  esercizi  consecutivi,   perdite   di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve  disponibili  per  il
ripianamento  di  perdite  anche  infrannuali.  Sono  in  ogni   caso
consentiti i trasferimenti straordinari alle societa' di cui al primo
periodo,  a  fronte  di  convenzioni,  contratti  di  servizio  o  di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico  interesse
ovvero alla realizzazione di investimenti, purche' le misure indicate
siano   contemplate   in   un   piano   di   risanamento,   approvato
dall'Autorita' di regolazione di settore ove esistente  e  comunicato
alla Corte dei conti con le modalita'  di  cui  all'articolo  5,  che
contempli il raggiungimento  dell'equilibrio  finanziario  entro  tre
anni. Al fine di salvaguardare la continuita'  nella  prestazione  di
servizi di pubblico interesse, a fronte  di  gravi  pericoli  per  la
sicurezza pubblica, l'ordine pubblico  e  la  sanita',  su  richiesta
della amministrazione interessata, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,   adottato   su   proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  gli  altri  Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti,  possono
essere autorizzati  gli  interventi  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma. 
  6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di  fallimento  di
una societa' a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le
pubbliche amministrazioni controllanti non possono  costituire  nuove
societa', ne'  acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  societa',
qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella  dichiarata
fallita. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante
          «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria  delle
          grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.  1
          della legge 30 luglio 1998, n. 274»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. 
              - Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,
          recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale
          di grandi imprese in stato di  insolvenza»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2003, n. 298. 
              - Per il testo dell'art. 2409 del citato Regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo  del
          Codice civile», si veda la nota all'art. 13. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita'  e
          finanza pubblica»: 
              «3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre.» 
              - Si riporta il testo degli articoli  2447  e  2482-ter
          del citato Regio decreto 16 marzo  1942,  n.  262,  recante
          «Approvazione del testo del Codice civile»: 
              «2447. Riduzione del capitale sociale al di  sotto  del
          limite legale 
              Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  capitale,
          questo si riduce al disotto del minimo stabilito  dall'art.
          2327, gli amministratori o il consiglio di gestione  e,  in
          caso di loro inerzia, il consiglio di  sorveglianza  devono
          senza indugio convocare l'assemblea [c.c.  2364,  2364-bis]
          per  deliberare   la   riduzione   del   capitale   ed   il
          contemporaneo  aumento  del  medesimo  ad  una  cifra   non
          inferiore  al  detto  minimo,  o  la  trasformazione  della
          societa'   [c.c.   2498,   2500,   2500-ter,   2500-sexies,
          2500-septies, 2500-octies].» 
              «2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo
          legale 
              Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  capitale,
          questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
          4) dell'art. 2463, gli amministratori devono senza  indugio
          convocare  l'assemblea  per  deliberare  la  riduzione  del
          capitale ed il contemporaneo aumento del  medesimo  ad  una
          cifra non inferiore al detto minimo. 
              E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  deliberare   la
          trasformazione della societa'.».