Articolo 14 Presidente del tribunale di primo grado 1. Il presidente del tribunale di primo grado e' eletto da tutti i giudici a tempo pieno del tribunale di primo grado, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente del tribunale di primo grado e' rinnovabile due volte. 2. Il primo presidente del tribunale di primo grado ha la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la sede della divisione centrale. 3. Il presidente del tribunale di primo grado dirige le attivita' giudiziarie e l'amministrazione del tribunale di primo grado. 4. L'articolo 13, paragrafi 2 e 4, si applica per analogia al presidente del tribunale di primo grado.