(Accordo-art. 14)
 
                             Articolo 14 
 
                         Comitato consultivo 
 
  1. Il comitato consultivo: 
 
  a) assiste il  comitato  amministrativo  nella  preparazione  della
nomina dei giudici del tribunale; 
 
  b) formula proposte per il praesidium di cui all'articolo 15  dello
statuto con riguardo agli orientamenti per il  quadro  di  formazione
dei giudici di cui all'articolo 19; e 
 
  c)  fornisce  pareri  al  comitato  amministrativo  concernenti   i
requisiti in materia di qualifiche di cui all'articolo 48,  paragrafo
2. 
 
  2. Il comitato consultivo si compone di giudici  e  specialisti  in
diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti,  dotati
del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi  sono  nominati,
conformemente alla procedura stabilita dallo statuto, per un  periodo
di sei anni. Tale mandato e' rinnovabile. 
 
  3. La composizione del comitato consultivo assicura un'ampia  gamma
di competenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli  Stati
membri contraenti. I membri del comitato consultivo  sono  totalmente
indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non sono  vincolati
da istruzioni. 
 
  4. Il comitato consultivo adotta il proprio regolamento interno. 
 
  5. Il comitato consultivo designa tra i suoi membri  un  presidente
per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.