Articolo 14 Controlli della Corte dei conti 1. Gli atti e i contratti, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli Enti non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1 lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni. 2. La Corte dei conti esercita sugli Enti il controllo previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.