Art. 14 Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui. Comunicazione preventiva 1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonche' la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 possono essere eseguite anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale. 2. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 sono detenuti in locali a cio' appositamente destinati, comunque accessibili al controllo dell'ufficio territoriale e dichiarati nella planimetria, ove prevista. 3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti elaborati con saccarosio, diversi dagli stabilimenti di cui al comma 1, sono consentite le elaborazioni degli altri prodotti indicati al comma 1, nonche' le elaborazioni di vini frizzanti, purche' tali elaborazioni siano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso, non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 2, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 febbraio 2008, n. L 39: «Art. 2 - (Definizione di bevanda spiritosa) 1. Ai fini del presente regolamento, per «bevanda spiritosa» si intende la bevanda alcolica: a) destinata al consumo umano; b) avente caratteristiche organolettiche particolari; c) avente un titolo alcolometrico minimo del 15%; d) prodotta: i) o direttamente: - mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente, e/o - mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del presente regolamento, e/o - mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati nell'allegato I, punto 3, e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all'alcole etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del presente regolamento; ii) o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o piu': - altre bevande spiritose, e/o - alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o - altre bevande alcoliche, e/o - bevande.». - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 251/2014 si veda nelle note all'art. 2.