Art. 14 
 
               Programma di rafforzamento patrimoniale 
 
  1. L'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13  puo'  essere
richiesto da un Emittente che - in relazione a una  prova  di  stress
basata  su  uno  scenario  avverso  condotta  a  livello   nazionale,
dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico - ha esigenza
di rafforzare il proprio patrimonio. 
  2.  Per  poter  chiedere  l'intervento   dello   Stato   ai   sensi
dell'articolo 13 l'Emittente  deve  aver  precedentemente  sottoposto
all'Autorita' competente un programma di  rafforzamento  patrimoniale
(il «Programma»), indicante  l'entita'  del  fabbisogno  di  capitale
necessario, le  misure  che  l'Emittente  intende  intraprendere  per
conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la  realizzazione
del Programma. 
  3. L'Autorita' competente  valuta  l'adeguatezza  del  Programma  a
conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo  di  rafforzamento
patrimoniale di cui  al  comma  1  e  ne  informa  l'Emittente  e  il
Ministero. 
  4. L'Emittente informa al piu' presto l'Autorita' competente  sugli
esiti delle misure adottate. L'Autorita'  competente  ne  informa  il
Ministero. 
  5. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire
l'obiettivo  di  rafforzamento  patrimoniale  di  cui  al  comma   1,
l'Emittente puo' presentare la richiesta di  intervento  dello  Stato
secondo la procedura stabilita dall'articolo 15. Tale richiesta  puo'
essere presentata dall'Emittente gia' ad esito della valutazione  del
Programma svolta ai sensi del comma 3, quando l'Autorita'  competente
abbia ritenuto che lo stesso non sia  sufficiente  a  conseguire  gli
obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante  l'attuazione
del Programma stesso, se questa risulta  inidonea  ad  assicurare  il
conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.