Art. 14 
 
 
        Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni 
 
  1. Ferma restando la scadenza dell'anno d'obbligo,  fissata  al  31
maggio dell'anno successivo, ai fini dell'adempimento degli  obblighi
di cui all'art. 4, entro il 31 maggio e il  30  novembre  di  ciascun
anno i soggetti obbligati trasmettono al GSE  i  Certificati  Bianchi
posseduti ai sensi dell'art. 10 del decreto 20 luglio 2004. 
  2. Il  GSE,  dopo  aver  verificato  il  livello  di  conseguimento
dell'obbligo annuo posto in capo a  ciascun  soggetto  obbligato,  ai
sensi dell'art. 4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti
dalle compensazioni di cui al comma 3, comunica le risultanze di tale
verifica,  per  ciascuna  delle  due  sessioni,  al  Ministero  dello
sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' all'AEEGSI ai fini di quanto  disposto
al comma 4 e all'art. 11 e al  GME  ai  fini  dell'aggiornamento  dei
conti proprieta' su cui sono depositati  i  Certificati  Bianchi  dei
soggetti obbligati. 
  3. Il soggetto obbligato, se consegue  una  quota  dell'obbligo  di
propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad  almeno  il
60%, puo' compensare la  quota  residua  nell'anno  successivo  senza
incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. 
  4. Nel caso di mancato conseguimento degli  obblighi,  fatto  salvo
quanto  previsto  al  comma  3  e   fermo   restando   l'obbligo   di
conseguimento della quota non coperta, l'AEEGSI applica sanzioni  per
ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 14  novembre  1995,  n.
481, comunicando le sanzioni applicate al  Ministero  dello  sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e al GSE. 
  5. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 contribuiscono  alla
copertura degli oneri di cui all'art. 7, comma 1.