Art. 14 
 
                Supervisione dei centri di controllo 
 
  1.  La  supervisione  dei  centri  di   controllo   e'   effettuata
dall'organismo di supervisione. 
  2. L'organismo. 
  3. L'autorita' competente stabilisce  le  procedure  pertinenti  in
merito ai contenuti di cui di supervisione svolge  almeno  i  compiti
previsti al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa  i
requisiti stabiliti al punto 2 dello stesso allegato alle lettere a),
b), c), d), del punto 3 dell'allegato V. 
  4. I centri di controllo pubblici sono esentati  dal  possesso  dei
requisiti in materia di autorizzazione e supervisione.