Art. 14 Riscossione e impiego dei proventi dei diritti 1. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in base a criteri di diligenza. 2. I proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile da eventuali attivita' proprie degli organismi e dai relativi proventi, nonche' dalle spese di gestione o da altre attivita'. 3. I proventi dei diritti o le entrate derivanti dal loro investimento, non possono essere impiegati per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, con l'eccezione per la detrazione o compensazione delle spese di gestione in conformita' ad una decisione adottata a norma dell'articolo 10, comma 4, lettera d), o per l'impiego dei proventi dei diritti o delle altre entrate derivanti dall'investimento in conformita' con una decisione adottata dall'assemblea a norma dell'articolo 10, comma 4. 4. Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, essi agiscono nel migliore interesse dei titolari dei diritti, in conformita' con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c) e f). 5. In ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell'esclusivo e migliore interesse dei titolari dei diritti, devono garantire la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita' e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.