Art. 14 
 
 
Statuti delle federazioni sportive paralimpiche  e  delle  discipline
                        sportive paralimpiche 
 
  1. Le FSP e le DSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI per  le
FSN e le DSA, sono rette da norme statutarie  e  regolamentari  sulla
base  del  principio  di  democrazia  interna,   del   principio   di
partecipazione  all'attivita'  sportiva  da  parte  di  chiunque   in
condizioni  di  parita'  e  in  armonia  con  l'ordinamento  sportivo
nazionale ed internazionale. 
  2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del presidente
e dei membri degli organi direttivi che  restano  in  carica  per  un
quadriennio e possono essere riconfermati. 
  3. Chi ha  ricoperto  la  carica  di  presidente  per  due  mandati
consecutivi non e' immediatamente rieleggibile alla medesima  carica,
salvo quanto disposto dal successivo comma 4. E' comunque  consentito
un terzo mandato consecutivo se uno dei  due  mandati  precedenti  ha
avuto durata inferiore a due anni e  un  giorno,  per  causa  diversa
dalle dimissioni volontarie. 
  4. Per l'elezione successiva a due o piu' mandati  consecutivi,  il
presidente uscente candidato  e'  confermato  qualora  raggiunga  una
maggioranza non inferiore  al  cinquantacinque  per  cento  dei  voti
validamente espressi. Gli  statuti  prevedono  le  modalita'  per  lo
svolgimento delle elezioni qualora, il presidente  uscente  candidato
non raggiunga il quorum richiesto. 
  5. Negli  organi  direttivi  nazionali  deve  essere  garantita  la
presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale  dei
loro  componenti,  di  atleti  e  tecnici  sportivi,   dilettanti   e
professionisti, di cui almeno un atleta paralimpico, in  attivita'  o
che siano stati tesserati per almeno due  anni  nell'ultimo  decennio
alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in possesso dei
requisiti  stabiliti  dagli  statuti  delle  singole  federazioni   e
discipline riconosciute. A tal fine lo statuto assicura forme di equa
rappresentanza  di  atlete  e  atleti.  Lo  statuto  puo'  prevedere,
altresi', la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi. 
  6. Gli statuti  definiscono  i  poteri  di  vigilanza  e  controllo
esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei confronti delle  articolazioni
associative interne alla propria organizzazione.