Art. 14 Statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche 1. Le FSP e le DSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI per le FSN e le DSA, sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati. 3. Chi ha ricoperto la carica di presidente per due mandati consecutivi non e' immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 4. Per l'elezione successiva a due o piu' mandati consecutivi, il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalita' per lo svolgimento delle elezioni qualora, il presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto. 5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, di cui almeno un atleta paralimpico, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline riconosciute. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi. 6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.