Art. 14 
 
 
                Diritto alla salute e all'istruzione 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 34 del  testo  unico  e'  aggiunta,  in
fine, la seguente lettera: 
    «b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del
rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle  segnalazioni  di
legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale». 
  2. In caso di minori non  accompagnati,  l'iscrizione  al  Servizio
sanitario  nazionale  e'  richiesta  dall'esercente,  anche  in   via
temporanea, la responsabilita' genitoriale o dal  responsabile  della
struttura di prima accoglienza. 
  3. A  decorrere  dal  momento  dell'inserimento  del  minore  nelle
strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e le istituzioni formative accreditate dalle  regioni  e  dalle
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  attivano  le  misure  per
favorire   l'assolvimento   dell'obbligo   scolastico,    ai    sensi
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, e formativo da parte  dei  minori  stranieri  non  accompagnati,
anche  attraverso  la  predisposizione  di  progetti  specifici   che
prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori
culturali,  nonche'  di  convenzioni  volte  a  promuovere  specifici
programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle
risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  4.  In  caso  di  minori  stranieri  non  accompagnati,  i   titoli
conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di  ogni
ordine e  grado  sono  rilasciati  ai  medesimi  minori  con  i  dati
identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli
stessi hanno compiuto la maggiore eta' nelle more  del  completamento
del percorso di studi. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo del comma 1 dell'art.  34  del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 34 (Assistenza  per  gli  stranieri  iscritti  al
          Servizio sanitario nazionale) (Legge 6 marzo 1998,  n.  40,
          art. 32). - 1. Hanno l'obbligo di  iscrizione  al  servizio
          sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e  piena
          uguaglianza di  diritti  e  doveri  rispetto  ai  cittadini
          italiani  per  quanto  attiene  all'obbligo   contributivo,
          all'assistenza erogata in  Italia  dal  servizio  sanitario
          nazionale e alla sua validita' temporale: 
              a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che  abbiano
          in corso regolari attivita'  di  lavoro  subordinato  o  di
          lavoro  autonomo  o   siano   iscritti   nelle   liste   di
          collocamento; 
              b)  gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  o   che
          abbiano chiesto il rinnovo del  titolo  di  soggiorno,  per
          lavoro  subordinato,  per  lavoro  autonomo,   per   motivi
          familiari, per asilo politico, per  asilo  umanitario,  per
          richiesta di asilo, per attesa adozione,  per  affidamento,
          per acquisto della cittadinanza; 
              b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle
          more del rilascio del  permesso  di  soggiorno,  a  seguito
          delle segnalazioni di legge dopo il loro  ritrovamento  nel
          territorio nazionale. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art.  21  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, e' il seguente: 
              «Art.  21  (Assistenza  sanitaria  e   istruzione   dei
          minori). - 1. I richiedenti  hanno  accesso  all'assistenza
          sanitaria secondo quanto previsto dall'art. 34 del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,   fermo   restando
          l'applicazione   dell'art.   35   del   medesimo    decreto
          legislativo  nelle   more   dell'iscrizione   al   servizio
          sanitario nazionale. 
              2. I minori richiedenti protezione internazionale  o  i
          minori figli di richiedenti protezione internazionale  sono
          soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'art. 38  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  accedono  ai
          corsi e alle iniziative per  l'apprendimento  della  lingua
          italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.».