Art. 14 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,
e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente: 
    a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi  dalla  seconda
alla quinta; 
    b) per l'anno scolastico 2019/2020, per  le  classi  dalla  terza
alla quinta; 
    c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le  classi  dalla  quarta
alla quinta; 
    d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte. 
  2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo
nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto
speciale e delle  relative  norme  di  attuazione  e  secondo  quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti. 
  3. Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  per  le
studentesse  e  gli  studenti  che  hanno   conseguito   il   diploma
professionale al termine del  percorso  di  istruzione  e  formazione
professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma  1,  lettera
c) del decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226  e  intendono
sostenere l'esame di Stato di  cui  all'articolo  15,  comma  6,  del
medesimo decreto,  realizzano  gli  appositi  corsi  annuali  che  si
concludono con l'esame di Stato. Attraverso specifiche intese tra  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono  definiti  i
criteri generali per la realizzazione  dei  predetti  corsi  in  modo
coerente con il percorso seguito dalla studentessa e  dallo  studente
nel  sistema  dell'istruzione  e  formazione  professionale.  Per  le
Province autonome di Trento e Bolzano  le  commissioni  d'esame  sono
nominate,  ove  richiesto  dalle  Province  medesime,  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con le modalita' e
i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello  statuto
della regione Trentino-Alto Adige. All'attuazione del presente  comma
le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  provvedono
nell'ambito delle risorse dei propri bilanci, ivi compresi gli  oneri
delle   Commissioni   nominate   dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  4. Le disposizioni del presente decreto  legislativo  si  applicano
anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve  le
modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici
ordinamenti di tali scuole. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Fedeli,   Ministro    dell'istruzione,
                               dell'universita' e della ricerca 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze 
 
                               Poletti, Ministro del lavoro  e  delle
                               politiche sociali 
 
                               Costa,   Ministro   per   gli   affari
                               regionali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
          marzo 2010, n. 87, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1, del citato
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
              «Art.  20  (Livelli  essenziali  della  valutazione   e
          certificazione  delle  competenze).   -   1.   Le   Regioni
          assicurano,  quali   livelli   essenziali   riferiti   alla
          valutazione e certificazione delle competenze: 
                a) che gli apprendimenti  e  il  comportamento  degli
          studenti siano  oggetto  di  valutazione  collegiale  e  di
          certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e
          degli esperti di cui all'articolo 19; 
                b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi  sia
          rilasciata  certificazione  periodica   e   annuale   delle
          competenze, che  documenti  il  livello  di  raggiungimento
          degli obiettivi formativi; 
                c) che, previo  superamento  di  appositi  esami,  lo
          studente consegua la qualifica di  operatore  professionale
          con  riferimento  alla  relativa  figura  professionale,  a
          conclusione dei percorsi di  durata  triennale,  ovvero  il
          diploma  professionale  di  tecnico,  a   conclusione   dei
          percorsi di durata almeno quadriennale;». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 6, del citato
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
              «Art. 15  (Livelli  essenziali  delle  prestazioni).  -
          (Omissis). 
              6. I titoli e le qualifiche conseguiti al  termine  dei
          percorsi   del   sistema   di   istruzione   e   formazione
          professionale di durata almeno quadriennale  consentono  di
          sostenere l'esame di  Stato,  utile  anche  ai  fini  degli
          accessi all'universita' e  all'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, previa frequenza  di  apposito  corso
          annuale, realizzato  d'intesa  con  le  universita'  e  con
          l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e  ferma
          restando la possibilita'  di  sostenere,  come  privatista,
          l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni
          vigenti in materia».