Art. 14 
 
           Requisiti del personale da destinare all'estero 
 
  1. Per garantire l'identita' culturale dei percorsi  di  istruzione
dell'ordinamento    scolastico    italiano    in    una    dimensione
internazionale, nonche' per assicurare la qualita' del sistema  della
formazione  italiana  nel   mondo,   il   Ministero   dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, con decreto  adottato  di  concerto
con  il  Ministero  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, individua, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto  legislativo,  i  requisiti  culturali  e
professionali fondamentali dei dirigenti scolastici,  dei  docenti  e
del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero.