Art. 14 
 
           Continuita' del progetto educativo e didattico 
 
  1. La continuita' educativa e didattica per le bambine e i bambini,
le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilita'
certificata e' garantita dal personale della scuola,  dal  Piano  per
l'inclusione e dal PEI. 
  2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena
attuazione del Piano annuale di inclusione, il  dirigente  scolastico
propone ai docenti dell'organico  dell'autonomia  di  svolgere  anche
attivita'  di  sostegno  didattico,   purche'   in   possesso   della
specializzazione, in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  1,
commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107. 
  3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica di cui
al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse
della  bambina  o  del  bambino,  dell'alunna  o  dell'alunno,  della
studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della  famiglia,
ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di  sostegno
didattico  possono  essere  proposti,  non  prima  dell'avvio   delle
lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico
successivo,  ferma  restando  la  disponibilita'  dei  posti   e   le
operazioni relative  al  personale  a  tempo  indeterminato,  nonche'
quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107
del 2015. Le modalita' attuative del presente comma sono definite con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie  modificazioni
al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione 13 giugno 2007, n. 131. 
  4. Al fine di garantire la  continuita'  didattica  durante  l'anno
scolastico, si applica l'articolo 461  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riportano i commi  5,  79,  131,  dell'articolo  1
          della citata legge 13 luglio 2015 n. 107: 
              (Omissis). 
              5. Al fine di dare  piena  attuazione  al  processo  di
          realizzazione   dell'autonomia   e   di    riorganizzazione
          dell'intero  sistema  di  istruzione,  e'   istituito   per
          l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo,  e
          per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo
          grado  afferenti  alla  medesima   istituzione   scolastica
          l'organico   dell'autonomia,   funzionale   alle   esigenze
          didattiche, organizzative e progettuali  delle  istituzioni
          scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta
          formativa predisposto ai sensi  del  comma  14.  I  docenti
          dell'organico dell'autonomia concorrono alla  realizzazione
          del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di
          insegnamento,   di   potenziamento,   di    sostegno,    di
          organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
              (Omissis). 
              79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per  la
          copertura  dei  posti   dell'istituzione   scolastica,   il
          dirigente scolastico propone gli incarichi  ai  docenti  di
          ruolo assegnati  all'ambito  territoriale  di  riferimento,
          prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti  e
          disponibili, al fine di garantire il regolare  avvio  delle
          lezioni, anche tenendo conto delle  candidature  presentate
          dai docenti medesimi e della  precedenza  nell'assegnazione
          della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo'
          utilizzare i docenti  in  classi  di  concorso  diverse  da
          quelle per le  quali  sono  abilitati,  purche'  posseggano
          titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina
          e percorsi formativi e  competenze  professionali  coerenti
          con gli insegnamenti  da  impartire  e  purche'  non  siano
          disponibili nell'ambito territoriale docenti  abilitati  in
          quelle classi di concorso. 
              (Omissis). 
              131. A decorrere dal 1°settembre 2016, i  contratti  di
          lavoro a  tempo  determinato  stipulati  con  il  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per
          la copertura di posti vacanti e  disponibili,  non  possono
          superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non
          continuativi 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 3, della citata legge
          23 agosto 1988, n. 400: 
                «Art. 17 (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita' sotto  ordinate  al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  13
          giugno 2007, n. 131, recante «Regolamento recante norme per
          il conferimento delle supplenze  al  personale  docente  ed
          educativo, ai sensi dell'articolo 4 della  legge  3  maggio
          1999, n. 124» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          agosto 2007, n. 194. 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione relative  alle
          scuole di ogni ordine e grado» e successive  modificazioni,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio  1994,  n.
          115, S.O.