Art. 14 
 
 
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole:  "esecutiva  di  lavori,"  sono
inserite le seguenti: "al collaudo, al coordinamento della  sicurezza
della progettazione"; 
    b) al comma 7, primo  periodo,  le  parole:  "Gli  affidatari  di
incarichi di progettazione" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1,  quarto  periodo,
gli affidatari di incarichi di progettazione  per  progetti  posti  a
base di gara"; 
    c) al comma  8,  secondo  periodo,  le  parole:  "possono  essere
utilizzati" sono sostituite dalle  seguenti:  "sono  utilizzati",  le
parole: ", ove motivatamente ritenuti adeguati" sono soppresse  e  le
parole: "importo dell'affidamento" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"importo da porre a base di gara dell'affidamento"; 
    d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. Le stazioni
appaltanti non possono subordinare  la  corresponsione  dei  compensi
relativi allo  svolgimento  della  progettazione  e  delle  attivita'
tecnico-amministrative   ad   essa   connesse   all'ottenimento   del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata  con
il soggetto affidatario sono previste le condizioni  e  le  modalita'
per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto  previsto
dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e  successive
modificazioni. 
  8-ter. Nei contratti aventi ad  oggetto  servizi  di  ingegneria  e
architettura  la  stazione  appaltante  non  puo'   prevedere   quale
corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso,  ad  eccezione
dei contratti relativi ai beni  culturali,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 151.". 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta l'articolo 24 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  24  (Progettazione  interna   e   esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla  progettazione
          di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,   definitiva   ed
          esecutiva di lavori, al collaudo,  al  coordinamento  della
          sicurezza della progettazione, nonche' alla  direzione  dei
          lavori e agli incarichi di supporto  tecnico-amministrativo
          alle attivita' del  responsabile  del  procedimento  e  del
          dirigente  competente  alla   programmazione   dei   lavori
          pubblici sono espletate: 
                a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
                b) dagli uffici  consortili  di  progettazione  e  di
          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e
          unioni, le comunita' montane, le aziende, sanitarie locali,
          i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli  enti  di
          bonifica possono costituire; 
                c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
          di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
          legge; 
                d) dai soggetti di cui all'articolo 46. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono
          definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui
          all'articolo 46, comma 1. Fino  alla  data  di  entrata  in
          vigore di detto decreto, si applica l'articolo  216,  comma
          5. 
              3. I progetti redatti dai soggetti di cui al  comma  1,
          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.
          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e   successive   modificazioni,   se   non
          conseguenti ai rapporti d'impiego. 
              4. Sono a carico delle stazioni appaltanti  le  polizze
          assicurative  per  la  copertura  dei  rischi   di   natura
          professionale a  favore  dei  dipendenti  incaricati  della
          progettazione. Nel caso di affidamento della  progettazione
          a soggetti esterni, le polizze sono a carico  dei  soggetti
          stessi. 
              5.  Indipendentemente  dalla   natura   giuridica   del
          soggetto   affidatario   l'incarico   e'    espletato    da
          professionisti iscritti negli appositi  albi  previsti  dai
          vigenti    ordinamenti     professionali,     personalmente
          responsabili e nominativamente indicati  gia'  in  sede  di
          presentazione dell'offerta,  con  la  specificazione  delle
          rispettive  qualificazioni  professionali.   E',   inoltre,
          indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri  per
          garantire la presenza di giovani professionisti,  in  forma
          singola  o  associata,  nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi
          relativi  a  incarichi  di   progettazione,   concorsi   di
          progettazione e di idee,  di  cui  le  stazioni  appaltanti
          tengono  conto  ai  fini  dell'  aggiudicazione.   All'atto
          dell'affidamento  dell'incarico,  i   soggetti   incaricati
          devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni  di  cui
          all'articolo 80 nonche' il possesso dei requisiti  e  delle
          capacita' di cui all'articolo 83, comma 1. 
              6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma
          di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti  ad
          albi di ordini e collegi,  il  bando  di  gara  o  l'invito
          richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di
          quella parte del servizio. Tale soggetto deve  possedere  i
          requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in
          gara separatamente. 
              7. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  59,
          comma 1, quarto periodo, gli  affidatari  di  incarichi  di
          progettazione per progetti posti a base di gara non possono
          essere affidatari degli  appalti  o  delle  concessioni  di
          lavori  pubblici,  nonche'  degli  eventuali  subappalti  o
          cottimi, per i quali abbiano svolto la  suddetta  attivita'
          di  progettazione.  Ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'  partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni di controllo e di  collegamento  si  determinano
          con riferimento a quanto previsto  dall'articolo  2359  del
          codice civile. I divieti di  cui  al  presente  comma  sono
          estesi  ai  dipendenti  dell'affidatario  dell'incarico  di
          progettazione,  ai  suoi  collaboratori  nello  svolgimento
          dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
          di attivita' di  supporto  alla  progettazione  e  ai  loro
          dipendenti.  Tali  divieti  non  si  applicano  laddove   i
          soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita
          nell'espletamento degli incarichi di progettazione  non  e'
          tale da determinare  un  vantaggio  che  possa  falsare  la
          concorrenza con gli altri operatori. 
              8. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con
          proprio decreto, da emanare  entro  e  non  oltre  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          le  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati   al   livello
          qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di  cui  al
          presente articolo e all'articolo 31, comma  8.  I  predetti
          corrispettivi sono utilizzati  dalle  stazioni  appaltanti,
          quale   criterio   o   base   di   riferimento   ai    fini
          dell'individuazione dell' importo da porre a base  di  gara
          dell'affidamento. Fino alla data di entrata in  vigore  del
          decreto di cui al presente  comma,  si  applica  l'articolo
          216, comma 6. 
              8-bis. Le stazioni appaltanti non  possono  subordinare
          la corresponsione dei compensi  relativi  allo  svolgimento
          della      progettazione      e       delle       attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento  dell'opera  progettata.  Nella   convenzione
          stipulata con il  soggetto  affidatario  sono  previste  le
          condizioni  e   le   modalita'   per   il   pagamento   dei
          corrispettivi  con  riferimento  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 9 e 10  della  legge  2  marzo  1949,  n.  143,  e
          successive modificazioni. 
              8-ter. Nei  contratti  aventi  ad  oggetto  servizi  di
          ingegneria e architettura la stazione appaltante  non  puo'
          prevedere quale corrispettivo forme di  sponsorizzazione  o
          di rimborso, ad eccezione dei contratti  relativi  ai  beni
          culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.".