Art. 14 
 
                           Stato giuridico 
 
  1. All'articolo 1004, comma 1 del codice dell'ordinamento  militare
di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 le parole:  «marescialli
aiutanti» sono sostituite dalla seguente: «luogotenenti». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1004  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  1004  (Nomine  nel  complemento  del   personale
          dell'Arma dei carabinieri). - 1. I  luogotenenti  dell'Arma
          dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio
          possono conseguire, a domanda, la  nomina  a  ufficiale  di
          complemento dell'Arma dei carabinieri, se  hanno  acquisito
          in via normale diritto al collocamento a riposo  per  avere
          compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. 
              2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi  del
          comma 1 non frequentano  corsi  formativi  e  non  prestano
          servizio di prima nomina. Per essi  il  limite  massimo  di
          eta' per conseguire la nomina anzidetta e' di 65  anni.  Le
          nomine hanno luogo, secondo  l'eta',  nelle  categorie  del
          complemento o della riserva di complemento. 
              3. La nomina a  vice  brigadiere  di  complemento  e  a
          maresciallo  di  complemento  e'  conferita,   a   domanda,
          all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente agli
          appuntati scelti e ai brigadieri capo, se  hanno  acquisito
          in via normale diritto al collocamento a riposo  per  avere
          compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.".