Art. 14 
 
 
                      Modifiche all'articolo 21 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le pubbliche amministrazioni
locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite
dalla societa' partecipata con le  somme  accantonate  ai  sensi  del
comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto
dei principi e della legislazione  dell'Unione  europea  in  tema  di
aiuti di Stato.». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del  citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 21 (Norme finanziarie sulle societa'  partecipate
          dalle  amministrazioni  locali).  -  1.  Nel  caso  in  cui
          societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali
          comprese nell'elenco di cui  all'art.  1,  comma  3,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato  di
          esercizio negativo,  le  pubbliche  amministrazioni  locali
          partecipanti, che  adottano  la  contabilita'  finanziaria,
          accantonano  nell'anno   successivo   in   apposito   fondo
          vincolato  un  importo  pari  al  risultato  negativo   non
          immediatamente  ripianato,  in  misura  proporzionale  alla
          quota  di  partecipazione.  Le  pubbliche   amministrazioni
          locali che adottano la contabilita' civilistica adeguano il
          valore  della  partecipazione,  nel  corso   dell'esercizio
          successivo, all'importo corrispondente  alla  frazione  del
          patrimonio  netto  della  societa'   partecipata   ove   il
          risultato negativo non  venga  immediatamente  ripianato  e
          costituisca perdita durevole di valore. Per le societa' che
          redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio
          e' quello relativo  a  tale  bilancio.  Limitatamente  alle
          societa' che svolgono servizi pubblici a rete di  rilevanza
          economica, per  risultato  si  intende  la  differenza  tra
          valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del
          codice civile. L'importo accantonato e' reso disponibile in
          misura proporzionale alla quota di partecipazione nel  caso
          in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di  esercizio
          o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato  sia
          posto  in  liquidazione.  Nel  caso  in  cui   i   soggetti
          partecipati ripianino  in  tutto  o  in  parte  le  perdite
          conseguite negli esercizi precedenti l'importo  accantonato
          viene reso disponibile agli  enti  partecipanti  in  misura
          corrispondente    e    proporzionale    alla    quota    di
          partecipazione. 
              2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al  comma
          1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima
          applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017,  in  presenza
          di adozione della contabilita' finanziaria: 
                a)  l'ente  partecipante   a   societa'   che   hanno
          registrato  nel  triennio  2011-2013  un  risultato   medio
          negativo  accantona,   in   proporzione   alla   quota   di
          partecipazione, una  somma  pari  alla  differenza  tra  il
          risultato  conseguito  nell'esercizio   precedente   e   il
          risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente,  del
          25 per cento per il 2014, del 50 per cento per  il  2015  e
          del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo
          sia  peggiore  di  quello  medio  registrato  nel  triennio
          2011-2013,  l'accantonamento  e'   operato   nella   misura
          indicata dalla lettera b); 
                b)  l'ente  partecipante   a   societa'   che   hanno
          registrato nel triennio 2011-2013 un  risultato  medio  non
          negativo accantona, in misura proporzionale alla  quota  di
          partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015,
          al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per  il  2017
          del   risultato    negativo    conseguito    nell'esercizio
          precedente. 
              3. Le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta
          e  indiretta,  delle   pubbliche   amministrazioni   locali
          titolari  di  affidamento  diretto  da  parte  di  soggetti
          pubblici per una  quota  superiore  all'80  per  cento  del
          valore della produzione, che nei  tre  esercizi  precedenti
          abbiano  conseguito  un   risultato   economico   negativo,
          procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso  dei
          componenti   degli   organi    di    amministrazione.    Il
          conseguimento di un risultato economico  negativo  per  due
          anni consecutivi rappresenta giusta  causa  ai  fini  della
          revoca degli amministratori. Quanto previsto  dal  presente
          comma  non  si  applica  ai  soggetti  il   cui   risultato
          economico, benche' negativo, sia coerente con un  piano  di
          risanamento     preventivamente     approvato     dall'ente
          controllante. 
              3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti
          possono procedere al ripiano  delle  perdite  subite  dalla
          societa' partecipate con le somme accantonate ai sensi  del
          comma 1, nei limiti della loro quota  di  partecipazione  e
          nel rispetto dei principi e della legislazione  dell'Unione
          europea in tema di aiuti di Stato.».