Art. 14 
 
 
                          Relazione annuale 
 
  1. Entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  gli  organismi  notificati
trasmettono a ciascuna delle Amministrazioni competenti una relazione
sintetica con indicazione dell'attivita' svolta nell'anno  precedente
nel settore dei prodotti da costruzione. 
  2. Nella relazione devono essere almeno specificati: 
    a) il numero complessivo di certificati e di  rapporti  di  prova
emessi, modificati, sospesi, ritirati.  Nel  caso  di  sospensione  o
ritiro e' necessario indicare la motivazione di tali provvedimenti; 
    b) la partecipazione ai lavori del coordinamento degli  organismi
notificati di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011; 
    c) ogni  modifica  o  revisione  della  struttura  dell'organismo
intercorsa nel periodo di riferimento, solo nel caso di notifica  non
basata su certificato di accreditamento, di cui all'articolo 12. 
 
          Note all'art. 14: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.