Art. 14 
 
                        Procedure concorsuali 
 
  1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla
liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16  marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni. 
  2.  Il   provvedimento   che   dispone   la   liquidazione   coatta
amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle  aventi
la forma di societa' cooperativa, nonche' la contestuale o successiva
nomina del relativo commissario liquidatore di cui  all'articolo  198
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  3. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui  al
comma 2, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono individuati criteri e modalita' di remunerazione dei  commissari
liquidatori e dei membri del comitato  di  sorveglianza,  sulla  base
dell'economicita', efficacia ed efficienza delle attivita' svolte. 
  4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, la liquidazione
del compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati
di sorveglianza e' stabilita sulla  base  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 3 novembre 2016,  recante  «Criteri  per  la
determinazione e liquidazione dei compensi  spettanti  ai  commissari
liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle  procedure
di  liquidazione  coatta  amministrativa   ai   sensi   dell'articolo
2545-terdecies c.c. e di  scioglimento  per  atto  dell'autorita'  ai
sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c.». 
  5. Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale  e'
devoluto ai sensi dell'articolo 15, comma 8. 
  6. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli enti di cui all'articolo 1, comma 3. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta l'art. 198  del  Regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
          preventivo,  dell'amministrazione   controllata   e   della
          liquidazione  coatta  amministrativa),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O: 
              «Art. 198. (Organi della liquidazione  amministrativa).
          - Con il provvedimento che ordina  la  liquidazione  o  con
          altro successivo viene nominato un commissario liquidatore.
          E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di  tre  o
          cinque membri scelti fra  persone  particolarmente  esperte
          nel   ramo   di    attivita'    esercitato    dall'impresa,
          possibilmente fra i creditori. 
              Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli,  possono
          essere nominati tre commissari  liquidatori.  In  tal  caso
          essi deliberano  a  maggioranza,  e  la  rappresentanza  e'
          esercitata   congiuntamente   da   due   di   essi.   Nella
          liquidazione delle cooperative la nomina  del  comitato  di
          sorveglianza e' facoltativo.». 
              -  Si   riportano   gli   articoli   2545-terdecies   e
          2545-septiedecies del codice civile: 
              «Art.  2545-terdecies.  (Insolvenza).  -  In  caso   di
          insolvenza della  societa',  l'autorita'  governativa  alla
          quale  spetta  il  controllo  sulla  societa'  dispone   la
          liquidazione  coatta  amministrativa.  Le  cooperative  che
          svolgono  attivita'  commerciale  sono  soggette  anche  al
          fallimento. 
              La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione
          coatta amministrativa e il  provvedimento  di  liquidazione
          coatta  amministrativa   preclude   la   dichiarazione   di
          fallimento.». 
              «Art.  2545-septiesdecies.   (Scioglimento   per   atto
          dell'autorita').   -   L'autorita'   di   vigilanza,    con
          provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e  da
          iscriversi nel registro delle imprese, puo'  sciogliere  le
          societa'  cooperative  e  gli  enti  mutualistici  che  non
          perseguono lo scopo mutualistico o non sono  in  condizione
          di raggiungere gli scopi per cui sono  stati  costituiti  o
          che per  due  anni  consecutivi  non  hanno  depositato  il
          bilancio  di  esercizio  o  non  hanno  compiuto  atti   di
          gestione. 
              Se  vi  e'  luogo  a  liquidazione,   con   lo   stesso
          provvedimento  sono  nominati   uno   o   piu'   commissari
          liquidatori.».