Art. 14 
 
 
                   Efficacia del piano di utilizzo 
 
  1. Nel piano di utilizzo e' indicata la durata  del  piano  stesso.
Salvo deroghe espressamente  motivate  dall'autorita'  competente  in
ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene  entro
due anni dalla presentazione del piano di utilizzo. 
  2. Allo scadere dei termini di  cui  al  comma  1,  viene  meno  la
qualifica  di  sottoprodotto  delle  terre  e  rocce  da  scavo   con
conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi  della
Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. In caso di  violazione  degli  obblighi  assunti  nel  piano  di
utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce
da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto,  ai  sensi
della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir  meno  di
una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare  la  validita'
del piano di utilizzo e comporta l'obbligo  di  gestire  le  terre  e
rocce da scavo come rifiuto ai  sensi  della  Parte  IV  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  5. Il piano di utilizzo e' conservato presso il sito di  produzione
delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale  del  proponente
e, se diverso, anche dell'esecutore,  per  cinque  anni  a  decorrere
dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in  qualunque
momento all'autorita' di controllo. Copia di tale  documentazione  e'
conservata anche dall'autorita' competente. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per i riferimenti  della  Parte  Quarta,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.