Art. 14 Subappalto 1. Nell'invito o nel bando e nel conseguente contratto sono specificati i seguenti obblighi: a) il contraente principale assume nei confronti della sede estera piena responsabilita' per l'intero contratto; b) l'appaltatore indica nella sua offerta le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare e i subappaltatori proposti; c) il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto; d) l'appaltatore accetta che l'amministrazione aggiudicatrice possa trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per le prestazioni da lui fornite nell'ambito dell'appalto; e) l'appaltatore accetta espressamente di sostituire i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione. 2. Gli eventuali subappalti non possono complessivamente superare il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.