Art. 14
Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per
l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal
vivo », nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo relativi
al Fondo unico dello spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di
bilancio, per l'anno finanziario 2018, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni
parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione,
le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle
espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del
diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse
archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale,
moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche'
su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico,
raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e
pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti
dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto
delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a
norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni per le operazioni e per i
servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato « cedolino unico ». A tal fine il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio in
termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei
capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.