Art. 14 Istruttoria e gestione degli interventi 1. Una volta completata l'istruttoria di ciascun progetto, l'ISMEA ne delibera l'approvazione e trasmette al Ministero un'apposita scheda contenente la descrizione di ciascun progetto approvato ai fini della verifica della coerenza con la normativa vigente. Il Ministero provvede alla notifica del progetto alla Commissione europea per l'autorizzazione di competenza. Nelle more dell'autorizzazione, l'ISMEA puo' stipulare gli accordi di cui al precedente art. 13, comma 3, sottoponendo gli stessi a condizione risolutiva. 2. L'ISMEA controlla, l'esecuzione dell'intervento per l'intera durata, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto approvato e autorizzato. A tal fine l'ISMEA, per tutta la durata dell'intervento, ha anche il diritto di: a) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo amministrativo della societa' destinataria dell'intervento; b) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo di controllo della societa' destinataria dell'intervento; c) acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla gestione della societa'; d) ottenere che il bilancio della societa' sia corredato dalla relazione di certificazione da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 39/2010 e al decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144; e) monitorare il perseguimento degli obiettivi previsti nel progetto e l'andamento dell'attivita' sociale anche ispezionando i libri sociali, la documentazione contabile e qualsiasi altro documento utile o opportuno anche eseguendo sopralluoghi presso la societa' destinataria dell'intervento finanziario a condizioni di mercato.