Art. 14 
 
 
               Organi ufficiali di stampa dei partiti 
 
  1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso
in condizioni di parita' ai relativi  spazi  non  si  applicano  agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti  politici  e  alle
stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di  candidati  e
candidati. 
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio  1948,  n.  47,  ovvero  che
rechi indicazione in tale senso nella  testata,  ovvero  che  risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico. 
  3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le  liste  sono
tenuti a fornire con  tempestivita'  all'Autorita'  ogni  indicazione
necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e
dei movimenti politici, nonche' le stampe elettorali  di  coalizioni,
liste, gruppi di candidati e candidati.