Art. 14. Disposizioni finali 1. Le regioni e le province autonome adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente Accordo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 3. 2. Nelle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano attivato la formazione degli Assistenti (alla poltrona) di studio odontoiatrico attraverso l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, trovano applicazione le disposizioni ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per quanto riguarda la formazione, i requisiti di accesso, l'organizzazione didattica e l'esame finale. 3. Il presente Accordo e' recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute.