Art. 014 Disposizioni in materia di materiali da scavo 1. All'art. 28, comma 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: (( "trenta mesi". ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 28, comma 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito , con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: "Art. 28. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici Omissis. 13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,e all''art. 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a trenta mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".