Art. 14 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Il fondo di cui all'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4,5 milioni (( di  euro  ))
per l'anno 2018, 28,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  di  68,9
milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro  per  l'anno
2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023,  di  69,9  milioni  di
euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro  per  l'anno  2025,  di
70,7 milioni di euro per l'anno 2026,  di  71  milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro (( annui )) a decorrere  dall'anno
2028. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli  1  e  3,  ((  comma  2  )),
valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di
euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per  l'anno  2020,  in
67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni
di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025,  in
71,2 milioni di euro per l'anno 2026,  in  72  milioni  di  euro  per
l'anno 2027 (( e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro
per l'anno 2018, a 28,1 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a  68,9
milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di  euro  per  l'anno
2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di  euro
per l'anno 2024, a 70,3 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  a  70,7
milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027
e a 71,3 milioni di euro annui ))  a  decorrere  dall'anno  2028,  si
provvede: 
    a) quanto a 5,9 milioni di euro (( per l'anno ))  2018  e  a  7,4
milioni di euro per l'anno 2019,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma  107,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a 10,8 milioni (( di euro )) per l'anno 2019,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 4,5 milioni (( di euro )) per  l'anno  2018,  a  42,5
milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno  2020
e a 36 milioni di euro  ((  annui  ))  a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9,  comma
6; 
    d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5  milioni
di euro per l'anno 2019, (( a 104,1 )) milioni  di  euro  per  l'anno
2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di  euro
per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per  l'anno  2023,  a  123,6
milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro  per  l'anno
2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026,  a  127,5  milioni  di
euro per l'anno 2027 e  ((  a  128,7  milioni  di  euro  annui  ))  a
decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate  e  le  minori
spese di cui agli (( articoli 1 e 3, comma 2. )) 
  3. Al fine  di  garantire  la  neutralita'  sui  saldi  di  finanza
pubblica,  ((  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   ))
provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori  spese  e  minori
entrate di cui agli (( articoli 1, 2 e 3, comma 2 )), e  comunica  le
relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo
al trimestre  di  riferimento,  anche  ai  fini  dell'adozione  delle
eventuali iniziative da intraprendere ai sensi  dell'art.  17,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10  del
          citato decreto-legge n. 282 del  2004  e'  riportato  nelle
          note all'art. 1-bis. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 107 dell'art. 1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              «107.   Per   fare   fronte   agli   oneri    derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti  normativi  di  riforma
          degli   ammortizzatori    sociali,    ivi    inclusi    gli
          ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
          e delle politiche attive, di quelli in materia di  riordino
          dei rapporti di lavoro  e  dell'attivita'  ispettiva  e  di
          tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
          lavoro,  nonche'  per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti   normativi   volti   a
          favorire la stipula di contratti a  tempo  indeterminato  a
          tutele  crescenti,  al  fine  di  consentire  la   relativa
          riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali un apposito fondo, con una  dotazione  di
          2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
          di 2.000  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2017.». 
              - Il testo vigente dell'art. 17 della citata  legge  n.
          196 del 2009 e' riportato nelle note all'art. 1-bis.