Art. 14 Disposizioni specifiche di gruppo 1. Con riguardo alle informazioni che confluiscono negli elementi di cui all'art. 5 relative ad entita' non regolamentate o appartenenti ad altro settore finanziario o aventi sede legale in uno Stato terzo ricomprese nel perimetro del gruppo, le attivita' di revisione esterna si limitano a verificare che esse siano incluse ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo in base ai valori determinati ai sensi delle disposizioni del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e delle previsioni dell'Unione europea direttamente applicabili. Le verifiche non si estendono alla conformita' di tali informazioni ai fini della solvibilita' dell'impresa individuale.