Art. 14 
 
                  Disposizioni specifiche di gruppo 
 
  1. Con riguardo alle informazioni che confluiscono  negli  elementi
di  cui  all'art.  5  relative  ad  entita'   non   regolamentate   o
appartenenti ad altro settore finanziario o aventi sede legale in uno
Stato terzo ricomprese nel perimetro  del  gruppo,  le  attivita'  di
revisione esterna si limitano a verificare che esse siano incluse  ai
fini del calcolo della solvibilita' di  gruppo  ‎in  base  ai  valori
determinati ai sensi delle disposizioni del  Codice,  delle  relative
disposizioni di attuazione e  delle  previsioni  dell'Unione  europea
direttamente  applicabili.  Le  verifiche  non  si   estendono   alla
conformita'  di  tali  informazioni  ai   fini   della   solvibilita'
dell'impresa individuale.